Art. 1.
(Fondo di sostegno per i ricercatori scientifici portatori di handicap grave).

      1. È istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo di sostegno per i ricercatori scientifici portatori di handicap grave, con una dotazione di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.